COMUNICATO SU ACCORDI SIGLATI CON TNT, BRT, GLS ASSISTITI DA FEDIT, DA SICOBAS E ADLCOBAS. MENTRE SDA FIRMA UNA DICHIARAZIONE DI INTENTI CON LA QUALE IMPEGNA I FORNITORI AD APPLICARE LE STESSE CONDIZIONI PREVISTE DAGLI ACCORDI.
Agli inizi del mese di ottobre sono stati siglati veri e propri accordi di valenza nazionale, tra le OO.SS. Adl Cobas e Si Cobas e alcuni dei principali corrieri presenti in italia che riguardano, in parte molti degli obiettivi già raggiunti con accordi di magazzino direttamente con i fornitori, con l’aggiunta di ulteriori aspetti migliorativi. Si tratta di accordi che vanno nella direzione indicata dal formidabile ciclo di lotte di questi ultimi anni e che segnano un rivoluzionamento delle relazioni sindacali, andando a formalizzare i rapporti di forza in essere, fuori da ogni normativa esistente sulla rappresentanza e sui diritti formali previsti dalle norme contrattuali.
Gli accordi che vengono riportati in calce sono il frutto di un lungo periodo di conflitti e trattative che hanno indotto TNT, GLS e BRT a sottoscriverli, mentre SDA ha firmato una dichiarazione di intenti che impegna comunque i fornitori ad applicare le stesse condizioni previste dagli accordi. Come è noto, stiamo parlando dei principali operatori del settore, i quali, assieme a DHL, con cui non è stato ancora possibile addivenire ad un accordo nazionale, rappresentano grossa parte della logistica in Italia. E’ evidente che la firma di questi accordi assume un valore di importanza politica enorme, soprattutto in una fase politica dove padronato e governo sono complessivamente all’attacco nei confronti dei lavoratori su scala nazionale.
Si tratta di un evento politico del tutto nuovo nello scenario del “sindacalismo di base”, in quanto non era mai successo che le grandi aziende, alcune delle quali anche multinazionali, fossero costrette dalla pressione delle lotte a sedersi attorno ad un tavolo con organizzazioni sindacali di base per condividere accordi che definiscono linee guida di valenza nazionale attorno alle quali i vari fornitori dovranno adeguarsi. Fino ad ora esistevano accordi di natura nazionale sottoscritti solo con CGIL CISL e UIL e, quindi, la novità di quanto è successo , segna un evento storico che modifica il quadro delle relazioni sindacali a livello nazionale. .
I punti salienti del documento, analizzati nello specifico, assumono una rilevanza politica di primo piano, in quanto vanno a modificare in modo sostanziale il CCNL Trasporto Merci Logistica firmato da CGIL CISL e UIL, e riconoscono il ruolo essenziale e prioritario sul piano contrattuale del Si Cobas e Adl Cobas. In particolare ci preme sottolineare il fatto che gli accordi siglati , che sarà nostra cura depositare al Ministero del Lavoro e nelle varie Prefetture, dettano le condizioni contrattuali e retributive alle quali gli appaltatori dovranno sottostare nei magazzini della logistica.
CAMBI DI APPALTO/CLAUSOLA SOCIALE: Per la prima volta viene stabilito che in caso di cambio di appalto tutti i lavoratori presenti in quel determinato magazzino, avranno il diritto di passare al nuovo appaltatore, alle stesse condizioni contrattuali e retributive mantenendo l’anzianità di magazzino. Il CCNL attualmente in vigore prevedeva che in caso di cambio di appalto vi fosse solo la “preferenza” nell’assunzione del personale presente e non l’obbligo di farlo.
INQUADRAMENTO E LIVELLI: viene riportato all’interno di questi accordi quanto era già stato ottenuto nei vari magazzini dei suddetti corrieri, frutto delle dichiarazioni di intenti siglate nel febbraio del 2015 che oggi diventano punti di un accordo nazionale. In particolare l’inquadramento professionale, non viene più concepito in base alla sola attivita’ professionale come prevista dal CCNL, ma viene stabilito un principio di automatismo in base all’anzianita’ nei passaggi di livello. Si tratta, dunque, di un dato politico significativo che rompe lo strumento di ricatto e di divisione in mano arbitrariamente ai padroni e impone un aumento di salario di una certa rilevanza, visti i tempi odierni della crisi capitalistica In particolare viene stabilito che il passaggio dal 6° J al 6° S avverrà dopo 9 mesi (nel CCNL era previsto il passaggio dopo 30 mesi) dal 6° S al 5° dopo altri 9 mesi, (nel CCNL non è previsto alcun automatismo dal 6° al 5°) e da quest’ultimo al 4° J dopo 6 anni di anzianità di magazzino (nel CCNL non è previsto alcun passaggio automatico). E’ evidente che l’avere imposto questo criterio per i passaggi di livello, rompe quelle gabbie salariali imposte solo ed esclusivamente per lasciare al padrone l’arbitrio nella concessione del passaggio ai livelli superiori. Tenendo conto che nella logistica le articolazioni professionali del facchino sono in generale di tipo standard. Si tratta, dunque, di un dato politico significativo che rompe lo strumento di ricatto e di divisione in mano arbitrariamente ai padroni e impone un aumento di salario di una certa rilevanza, visti i tempi odierni della crisi capitalistica.
Basti pensare che tra il 6° J ed il 5° ci sono 200 € di differenza e tra il 6° J ed il 6° S ci sono più di 100 € di differenza. Tradotto in cifre, significa che, prima un lavoratore, assunto al 6° J con 1246 € sarebbe passato a 1354 € lordi dopo 30 mesi, e si sarebbe fermato al 6° S con questo importo. Con le modifiche apportate nell’accordo, comincerà a prendere 1354 € dopo 9 mesi e dopo 18 mesi ne prendera’ 1450. Non solo, e dopo 6 anni di anzianità avrà un ulteriore incremento automatico di altri 40 €.
ISTITUTI CONTRATTUALI. Anche in questo caso, come per i passaggi di livello, viene riportato integralmente quanto previsto dalle lettere d’intenti dl febbraio del 2015 e si conviene che 13°, 14°, ferie, Rol, ex fest., Tfr, verranno corrisposti al 100 % sempre sulla base del divisore mensile di 168 ore.
BUONO PASTO. Viene anche in questo caso ribadito quanto già previsto delle lettere di intenti che in tutti i magazzini verrà erogato un Buono Pasto del valore di 5,29 € per prestazioni superiori alle 4 ore.
MALATTIA ED INFORTUNIO. Altri punti importanti trattati in questo documento riguardano la malattia e l’infortunio. Per l’infortunio viene stabilito che, a differenza di quello che succede attualmente nella stragrande maggioranza dei magazzini dove il lavoratore in infortunio non riceve alcuna integrazione da parte della cooperativa, questi avrà l’integrazione al 100 % a partire dal primo giorno. Per quanto riguarda la malattia, per la quale non è prevista alcuna integrazione da parte dell’azienda, si procederà con un ulteriore passaggio, salvo i casi di miglior favore, con una integrazione al 100 % per 4 eventi all’anno, per 7 giorni ad ogni evento. Va tenuto presente che in moltissimi magazzini, già oggi, la malattia viene integrata al 100 % e senza limitazioni. In questo accordo è stata accettata una mediazione di questo tipo solo per favorire il riconoscimento graduale della malattia in tutti quei magazzini dove non vi è alcuna integrazione. In ogni caso, vista la portata dell’innovazione abbiamo accettato tale mediazione in prospettiva di ulteriori verifiche tra le parti per arrivare, all’integrazione per tutti gli eventi di malattia al 100 %
MALATTIE PROFESSIONALI INFORTUNI INVALIDANTI E SICUREZZA SUL LAVORO. Un altro aspetto molto importante di questo documento riguarda la necessità di prevenire le molteplici malattie connesse al lavoro che svolge il facchino, e garantire al lavoratore che risulti anche parzialmente inidoneo forme assicurative, in aggiunta a quanto stabilito dall’Inail, che gli diano la possibilità di sopravvivere ugualmente anche in caso di non poter più essere in grado di lavorare. In particolare si è stabilito che verranno stipulate polizze assicurative atte ad assicurare ai lavoratori che abbiano avuto riconosciuta dall’Inail, a seguito di infortunio o di malattia professionale, una invalidità pari almeno al 26 %, una rendita mensile, in aggiunta a quanto riconosciuto dall’Inail, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, l’erogazione di una somma una tantum, secondo lo schema allegato all’accordo. Per intenderci, un lavoratore con una età di 40 anni, che, a seguito di malattia professionale o di infortunio veda riconosciuta una invalidità almeno del 26 %, potrà scegliere tra l’avere 500 € di rendita mensile, oppure di ricevere una somma complessiva pari a 150.000 €. Chiaro che , per quanto ci riguarda, dovremo cercare in tutti i modi di prevenire l’isorgenza dii infortuni e di malattie professionali e, a questo proposito, l’accordo prevede che saranno avviati approfondimenti che avranno per oggetto le modalità di svolgimento delle attività di movimentazione delle merci, al fine di prevenire patologie invalidanti in capo agli addetti che svolgono attività di facchinaggio e moviemtazione merci, garantendo il pieno rispetto delle previsioni del T. U. 81/2008 e s.m.i. e del “Documento di valutazione dei rischi”
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO. A fronte della nostra richiesta originaria di ridurre l’orario settimanale o giornaliero di lavoro, si è arrivati a concordare, sempre nella logica di ridurre complessivamente l’orario di lavoro a parità di condizioni, che a partire dal primo gennaio del 2017 verrà riconosciuto ai lavoratori un giorno in più di permesso retribuito e dal 1° gennaio del 2018 un ulteriore giorno di permesso retribuito, in aggiunta, ovviamente ai permessi già riconosciuti contrattualmente.
FIGURA DEL SOCIO LAVORATORE. Fermo restando il fatto che in moltissimi magazzini operano già SRL e non più cooperative, o cooperative che hanno assunto i lavoratori non più come soci, ma come dipendenti; fermo restando il fatto che per noi è sempre stato fondamentale eliminare le condizioni svantaggiate che sono insite nella figura del socio lavoratore, su questo punto si è concordato che, laddove esistano ancora forme societarie di cooperative, non possa più essere utilizzata la fattispecie dell’”esclusione da socio” come forma surrettizia li licenziamento dei lavoratori.
DIRITTI SINDACALI. Posto che, a tutt’oggi, tutti i diritti conquistati all’interno del settore della logistica dalle forme sindacali non firmatarie del CCNL, non sarebbero stati esigibili sul piano formale, e sono stati pertanto conquistati solo grazie alla lotta, si è arrivati in questo accordo che alle OO.SS firmatarie di questo accordo verranno garantiti i diritti sindacali previsti da leggi e contratti.
RELAZIONI SINDACALI. Su questo punto, a fronte di un riconoscimento anche formale del ruolo ricoperto dalle nostre Oo.SS, abbiamo convenuto che per quanto concerne le modalità di indizione degli scioperi, si seguirà una procedur
a che prevede la comunicazione scritta da parte sindacale del motivo del contendere, la richiesta di un incontro urgente e che la proclamazione dello stato di agitazione e dello sciopero avverrà solo dopo un esito negatvo dell’incontro.
SCADENZA DELL’ACCORDO. Gli accordi siglati avranno scadenza al 31 marzo del 2018, ma la loro validità viene confermata sino al successivo rinnovo e cmq le parti si incontreranno con scadenza semestrale per monitorare la concreta applicazione delle intese.
Questo risultato e’ stato ottenuto grazie alla determinazione di migliaia di facchini che hanno costruito mom
enti di mobilitazione nazionale con lotte radicali, diffuse e con picchetti durissimi, resistendo agli attacchi della controparte che non ha lesinato in molti casi nell’utilizzare le forze di polizia. La determinazione nel portare avanti le rivendicazioni ha portato ad una crescita impetuosa della presenza di SI COBAS e ADL COBAS nell’intero comparto della logistica, un settore che sta diventando anche un punto di riferimento e di imitazione per i lavoratori di altri settori che hanno capito che esistono concrete possibilità di vincere le battaglie con la lotta e migliorare cosi le proprie condizioni di vita. Si tratta oggi di trarre da queste lotte una importante lezione e far tesoro di quanto fin qui ottenuto, estendendo l’iniziativa in tutto il settore della logistica (che conta quasi 200.000 addetti), creando nuove reti di relazioni perche si estendano le lotte in una ottica ric
ompositiva tese a conquistare migliori condizioni di vita e di coscienza di classe per tutti.
Riportiamo in allegato il testo degli accordi sottoscritti da TNT , BRT, GESC/GLS e SDA.